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Velocizzazione procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale (articolo 20). Il decreto del Presidente del Consiglio per l'individuazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per l'occupazione con particolare riferimento agli interventi programmati nel Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, sarà emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico. Per gli interventi di competenza regionale si può provvedere oltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche con decreto dei presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il commissario straordinario delegato, nei propri poteri di proposizione al ministro competente o al Presidente della regione di revoca dell'assegnazione delle risorse, in caso di impossibilità di realizzare in tutto o in parte l'investimento previsto, potrà rivolgersi anche ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, che ai sensi del Dl 112/2008, si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del ministro dell'Ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste. Modifiche in tema di disciplina speciale dell'accesso agli atti ed al contenzioso amministrativo, prevedendo: che il termine di 30 giorni per la impugnativa dei provvedimenti adottati in base alla disciplina recata dall'articolo medesimo possa decorrere, oltre che dalla comunicazione del provvedimento, come già previsto, anche dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita, dello stesso; che l'ammontare del danno da risarcire non possa eccedere il "decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite" dal concorrente, se aggiudicatario, in luogo della "misura di utile effettivo" che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario – come previsto dalla formulazione originaria del comma. Viene escluso per i contratti stipulati secondo le procedure introdotte dall'articolo, il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati. Modifiche alla disciplina speciale per il contenzioso amministrativo: qualora in esito al giudizio risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, si applichi l'articolo 96 del codice di procedura civile, vale a dire la condanna della parte non solo alle spese, ma anche al risarcimento del danno. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche, approvati precedentemente all'entrata in vigore del Dpr 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): si applicano i limiti acustici previsti dall'allegato 1 del citato decreto; non si applica l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti dall'allegato 1, antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Viene riformulato il comma 4 dell'articolo 3 del Dpr 383/1994 relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione della conferenza di servizi volta all'approvazione dei progetti delle opere. Non viene più richiesta l'unanimità della decisione, ma è sufficiente che vi sia l'intesa tra l'amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche (comma 10), stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163 comma 3, lettera a), del Dlgs 163/2006. Copertura a carico del Fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti predisporrà forme di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere infrastrutturali identificate: nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera Cipe n. 121/2001; nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea), recepita a livello nazionale dal Dlgs 264/2006; nella parte II, titolo III, capo IV, del Dlgs 163/2006. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunicherà annualmente alla Bei una lista di progetti finanziabili dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal programma infrastrutturale allegato al documento di programmazione economico-finanziaria. Modifiche agli articoli 185 e 186 del cosiddetto codice ambientale (Dlgs 52/2006) per escludere dal novero dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.